Note legali
Condizioni generali di trasporto
Le condizioni generali alle quali BODU-TRANS d.o.o. effettua il trasporto internazionale di merci su strada in regime di temperatura controllata. Sono destinate a mittenti e spedizionieri — redatte in modo che sia chiaro che cosa copre la responsabilità del vettore e che cosa no.
1 · Chi siamo
- Ragione sociale
- BODU-TRANS d.o.o.
- Indirizzo
- Kettejeva ulica 10, 6210 Sežana, Slovenija
- N. di registrazione
- 6430937000
- Partita IVA
- SI39376800
- info@bodutrans.si
2 · Ambito di applicazione
Le presenti condizioni si applicano a tutte le offerte, gli ordini e i contratti di trasporto tra BODU-TRANS d.o.o. (di seguito il vettore) e il committente del trasporto (committente) — mittente o spedizioniere.
Le condizioni si applicano ai clienti commerciali (B2B). Il vettore non effettua traslochi, magazzinaggio, intermediazione doganale o distribuzione a consumatori finali.
Le condizioni generali di acquisto del committente non si applicano, salvo che il vettore le accetti espressamente per iscritto. Se singole clausole concordate per iscritto differiscono dalle presenti condizioni, prevalgono le clausole concordate; per il resto le presenti condizioni restano in vigore.
Il vettore effettua il trasporto con veicolo proprio ed equipaggio proprio. Qualora nel singolo caso fosse necessario ricorrere a un subvettore, ciò viene comunicato in anticipo al committente.
3 · Offerta e conclusione del contratto
- L'offerta non è vincolante finché il vettore non la conferma per iscritto. Prezzi, termini e disponibilità del veicolo valgono soltanto con la conferma scritta dell'ordine (l'e-mail è sufficiente).
- L'invio di una richiesta tramite il modulo online non è un ordine e non vincola il vettore ad alcunché. È una richiesta di offerta.
- L'offerta si basa sui dati indicati dal committente (tratta, regime di temperatura, tipo di merce, peso, numero di pallet, data). Se al carico la situazione effettiva differisce da tali dati, il vettore non è vincolato al prezzo offerto e può rifiutare il trasporto o adeguare il prezzo.
- L'offerta è valida per il periodo in essa indicato. Se non è indicato alcun termine, vale un tempo ragionevolmente breve — i prezzi del carburante, i pedaggi e le disponibilità cambiano rapidamente.
- Poiché il vettore dispone di una sola unità di trasporto, i termini sono limitati. Un ordine confermato comporta la prenotazione di tale unità.
4 · Obblighi del committente
Il committente è responsabile di:
- indicare il corretto regime di temperatura nonché la natura e lo stato della merce; il vettore mantiene la temperatura concordata, ma non può rimediare a merce che al momento del carico era già troppo calda, danneggiata o preparata in modo inadeguato;
- imballare, pallettizzare e assicurare adeguatamente la merce per il trasporto su strada;
- consegnare tempestivamente documenti completi ed esatti (lettera di vettura CMR, bolla di consegna, documenti veterinari, fitosanitari, doganali e altri documenti richiesti);
- notificare preventivamente per iscritto le merci pericolose (ADR) con tutti i dati richiesti dalla normativa; il vettore non prende in carico merci pericolose non dichiarate;
- garantire un luogo di carico e scarico accessibile nonché il personale e l'attrezzatura per il carico e lo scarico, salvo diverso accordo scritto;
- garantire che la massa complessiva del veicolo non superi quella consentita — il vettore non prende in carico l'eccedenza.
Il committente risponde dei danni derivanti da dati errati o incompleti ovvero da documenti mancanti (ritardi, sanzioni, spese doganali, scarico forzoso).
5 · Responsabilità del vettore — Convenzione CMR
Al trasporto internazionale di merci su strada si applica la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), Ginevra 1956, con il Protocollo del 1978. La Convenzione si applica obbligatoriamente e le clausole contrattuali che vi derogano a danno dell'avente diritto sono nulle ai sensi dell'art. 41 CMR.
Che cosa significa in pratica: la CMR disciplina la responsabilità limitata del vettore per perdita, avaria o ritardo — non è un'assicurazione del valore della vostra merce. Se il valore della merce è superiore al limite sotto indicato, la CMR non copre la differenza. Alla copertura integrale del valore provvede il proprietario della merce con la propria assicurazione dei trasporti (assicurazione della merce, cosiddetta cargo), oppure il limite viene elevato ai sensi dell'art. 24 o dell'art. 26 CMR — si veda la sezione successiva.
5.1 Limite del risarcimento
Ai sensi dell'art. 23, par. 3, CMR il risarcimento per perdita o avaria della merce è limitato a 8,33 unità di conto per chilogrammo di peso lordo mancante. L'unità di conto è il diritto speciale di prelievo (DSP/SDR) del Fondo monetario internazionale (art. 23, par. 7, CMR).
La conversione in euro è effettuata al tasso del DSP alla data determinata dalla Convenzione. Il tasso del DSP oscilla, per questo nelle presenti condizioni non è e non può essere indicato un importo fisso in euro al chilogrammo. A titolo orientativo si tratta di circa 10 € al chilogrammo, ma questo è soltanto un riferimento per comprendere l'ordine di grandezza — è vincolante esclusivamente la conversione di 8,33 DSP/kg al tasso vigente.
Oltre al risarcimento sono rimborsati il prezzo del trasporto, i dazi doganali e le altre spese relative al trasporto della merce, nella misura stabilita dall'art. 23, par. 4, CMR.
5.2 Ritardo
In caso di ritardo il risarcimento ai sensi dell'art. 23, par. 5, CMR è limitato all'ammontare del prezzo del trasporto, e soltanto se l'avente diritto ha provato il danno subito. Il vettore non risponde dei ritardi dovuti a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare (art. 17, par. 2, CMR) — per esempio incidenti stradali sul percorso, condizioni meteorologiche estreme, chiusure stradali, scioperi o attese alla frontiera.
5.3 Come si eleva il limite
- Valore dichiarato della merce — art. 24 CMR. Il committente può, contro un supplemento concordato, iscrivere nella lettera di vettura il valore della merce eccedente il limite di cui all'art. 23, par. 3. L'importo iscritto sostituisce allora il limite di 8,33 DSP/kg.
- Interesse speciale alla riconsegna — art. 26 CMR. Contro un supplemento concordato è possibile indicare nella lettera di vettura l'importo di un interesse speciale per il caso di perdita, avaria o superamento del termine convenuto. Oltre al risarcimento ordinario è allora possibile chiedere il rimborso del danno ulteriore provato fino a tale importo.
- Dolo e colpa grave — art. 29 CMR. Se il danno è causato con dolo o con una colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata al dolo, il vettore non può avvalersi dei limiti di responsabilità.
Entrambi gli accordi di cui agli artt. 24 e 26 devono essere conclusi preventivamente e iscritti nella lettera di vettura CMR. Una richiesta successiva di risarcimento maggiore, in mancanza di tale iscrizione, non è possibile.
5.4 Reclami e prescrizione
Le perdite o avarie apparenti devono essere contestate al momento della presa in consegna, con iscrizione di riserva nella lettera di vettura CMR. Le avarie non apparenti devono essere contestate per iscritto entro sette giorni dalla riconsegna, escluse le domeniche e i giorni festivi (art. 30, par. 1, CMR). Il reclamo per ritardo deve essere scritto e presentato entro 21 giorni dalla messa a disposizione della merce al destinatario (art. 30, par. 3, CMR).
Le azioni derivanti dal trasporto si prescrivono in un anno, e in caso di dolo o colpa equiparata in tre anni (art. 32 CMR).
6 · Annullamento dell'ordine
Poiché il vettore dispone di una sola unità di trasporto, un ordine confermato blocca la data per tutti gli altri clienti. L'annullamento deve pertanto essere comunicato per iscritto e il prima possibile.
- L'annullamento prima dell'inizio del viaggio verso il luogo di carico è di regola gratuito.
- Se il veicolo è già in viaggio verso il luogo di carico o vi è già giunto, il vettore addebita le spese effettivamente sostenute (distanza percorsa, pedaggi, carburante, tempo dell'equipaggio).
- Per l'attesa al luogo di carico o di scarico oltre il tempo libero concordato viene addebitata la sosta secondo il listino concordato al momento della conferma dell'ordine.
7 · Prezzo e condizioni di pagamento
- I prezzi sono in euro e non comprendono l'IVA, salvo quanto espressamente indicato diversamente.
- Il prezzo vale per la tratta, il carico e il regime di temperatura concordati. Ulteriori luoghi di carico o scarico, modifiche della tratta, attese, sosta e lavaggio del vano di carico sono conteggiati a parte.
- La fattura è emessa a trasporto eseguito, di regola dietro presentazione della lettera di vettura CMR firmata.
- In caso di ritardo nel pagamento decorrono gli interessi di mora legali. Le spese di recupero sono a carico del committente.
- Il committente non può compensare i propri crediti con il prezzo del trasporto senza il consenso scritto del vettore. Una pretesa controversa a titolo di danno non giustifica la sospensione del pagamento del prezzo del trasporto.
- Il vettore ha sulla merce un diritto di pegno e di ritenzione a garanzia dei crediti derivanti dal contratto di trasporto, nella misura consentita dal diritto vigente.
8 · Forza maggiore
Il vettore non risponde dell'inadempimento o del ritardo dovuti a eventi al di fuori del suo ragionevole controllo — calamità naturali, guerra, scioperi, chiusure stradali, controlli di frontiera, interruzioni della fornitura di energia o provvedimenti delle autorità pubbliche. Di tale evento informiamo il committente non appena possibile. Le disposizioni della Convenzione CMR sui motivi di esonero dalla responsabilità (art. 17) si applicano indipendentemente dal presente articolo.
9 · Protezione dei dati
Trattiamo i dati personali come descritto nell' informativa sulla privacy. Non trasmettiamo a terzi i dati relativi ai clienti e alle spedizioni per le loro finalità.
10 · Legge applicabile e foro competente
Ai contratti di trasporto si applica la Convenzione CMR. Per tutto ciò che la Convenzione non disciplina si applica il diritto della Repubblica di Slovenia, senza applicazione delle norme di conflitto e senza applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
Risolviamo le controversie anzitutto in via bonaria. Se ciò non riesce, per le controversie è convenuta la competenza del giudice materialmente competente nella Repubblica di Slovenia. L'accordo sulla competenza non esclude la competenza dei giudici individuati come competenti dall'art. 31 CMR — secondo la Convenzione l'attore dispone sempre anche delle possibilità ivi indicate.
11 · Disposizioni finali
Se una singola clausola delle presenti condizioni è invalida, le restanti rimangono in vigore; la clausola invalida è sostituita da una valida che sia la più prossima al suo scopo economico.
Il vettore può modificare le condizioni. Al singolo ordine si applicano le condizioni pubblicate il giorno della conferma dell'ordine. È sempre in vigore la versione presente su questa pagina; la data dell'ultima modifica è indicata in alto.